BONUS FACCIATE

Bonus Facciate 2020

Vediamo insieme di cosa si tratta e dove può essere applicata questa agevolazione.

La legge 160 del 27 Dicembre 2019 ( Legge Bilancio 2020) ha introdotto il cosiddetto BONUS FACCIATE, una agevolazione fiscale che consiste in una detrazione d’imposta da ripartire in 10 quote annuali costanti pari al 90 %, delle spese documentate, sostenute nel corso dell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

Come fare a sapere dove ricade il proprio immobile ?

La definizione delle zone A e B è inserita all’articolo 2 Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 che riporta:

art. 2. Zone territoriali omogenee

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

La perimetrazione delle zone è svolta dal Comune dove è sito l’immobile.

I lavori inclusi nel BONUS FACCIATE, sono esclusivamente quelli che interessano l’involucro opaco della facciata dell’edificio, i balconi o ornamenti e fregi.

Al comma 220, dell’articolo 1 della Legge Bilancio, si specifica che: Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Pertanto, nei lavori che interessano una superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio maggiore del 10 % si dovranno seguire le normative sulla prestazione energetica degli edifici, per i quali è già previsto l’incentivo ECOBONUS.

About giuseppespadaro

Architetto, Consulente tecnico e agente di materiali per l'architettura e la bioedilizia

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